Art. 4.
(Categorie del personale militare).

      1. Il personale militare è ripartito nelle seguenti categorie:

          a) ufficiali in servizio permanente;

          b) marescialli;

          c) brigadieri o sergenti;

          d) volontari in servizio permanente;

          e) ufficiali di complemento di prima nomina;

          f) volontari in ferma breve e assimilati.